(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Toscana n. 7 del 19 febbraio 1998) IL CONSIGLIO REGIONALE Ha approvato IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA Promulga la seguente legge: Art. 1. Finalita' e oggetto della legge 1. La presente legge detta norme in materia di agricoltura, foreste, caccia e pesca, al fine di: a) assicurare ai cittadini migliori modalita' di accesso ai procedimenti amministrativi; b) valorizzare il ruolo delle province e Comunita' montane quali enti di programmazione e controllo. 2. La legge disciplina, in particolare: a) lo snellirrento dell'attivita' amministrativa per mezzo della facolta' per province e Comunita' montane di affidare lo svolgimento di fasi procedimentali inerenti a competenze delegate o comunque attribuite dalla Regione, prive di discrezionalita' amministrativa, a soggetti terzi; b) la semplificazione dei procedimenti. 3. La legge dispone in ordine alla riduzione dei termini dei procedimenti amministrativi conseguente alle misure di cui al comma 2. 4. La legge prevede interventi finanziari, definiti ai sensi dell'art. 3, comma 2, lettera c), a favore delle province e Comunita' montane per sostenere il ricorso alle misure di snellimento di cui al comma 2, lettera a).