(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Toscana n. 7
                        del 19 febbraio 1998)
 
                       IL CONSIGLIO REGIONALE
                            Ha approvato
 
                     IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA
                              Promulga
la seguente legge:
 
                               Art. 1.
                   Finalita' e oggetto della legge
 
  1. La  presente  legge  detta  norme  in  materia  di  agricoltura,
foreste, caccia e pesca, al fine di:
   a)  assicurare  ai  cittadini  migliori  modalita'  di  accesso ai
procedimenti amministrativi;
   b) valorizzare il ruolo delle province e Comunita'  montane  quali
enti di programmazione e controllo.
  2. La legge disciplina, in particolare:
   a)  lo  snellirrento dell'attivita' amministrativa per mezzo della
facolta' per province e Comunita' montane di affidare lo  svolgimento
di  fasi  procedimentali  inerenti  a  competenze delegate o comunque
attribuite dalla Regione, prive di discrezionalita' amministrativa, a
soggetti terzi;
   b) la semplificazione dei procedimenti.
  3. La legge dispone  in  ordine  alla  riduzione  dei  termini  dei
procedimenti  amministrativi  conseguente alle misure di cui al comma
2.
  4. La  legge  prevede  interventi  finanziari,  definiti  ai  sensi
dell'art.    3,  comma  2,  lettera  c),  a  favore  delle province e
Comunita' montane per sostenere il ricorso alle misure di snellimento
di cui al comma 2, lettera a).